D.P.R. 447/1988
Art. 37 — Ricusazione
Art. 37. Ricusazione 1. Il giudice puo' essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 2. Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
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