D.P.R. 447/1988
Art. 343 — Autorizzazione a procedere
Art. 343. Autorizzazione a procedere 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344. 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e' fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima nonche' di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede. 3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessita' dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali puo' procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a) , b) , d) , i), nonche' lettere c) , f) , g) , h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. 4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati. 5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non puo' essere revocata.
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