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D.P.R. 447/1988

Art. 337 — Formalita' della querela

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/337parte di D.P.R. 447/1988
Art. 337. Formalita' della querela 1. La dichiarazione di querela e' proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorita' alle quali puo' essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, puo' essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. 2. Quando la dichiarazione di querela e' proposta oralmente, il verbale in cui essa e' ricevuta e' sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. 3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. 4. L'autorita' che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

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