D.P.R. 447/1988
Art. 333 — Denuncia da parte di privati
Art. 333. Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e' obbligatoria. 2. La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e' presentata per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non puo' essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.
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