D.P.R. 447/1988
Art. 330 — Acquisizione delle notizie di reato
Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
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