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D.P.R. 447/1988

Art. 312 — Condizioni di applicabilita'

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/312parte di D.P.R. 447/1988
Art. 312. Condizioni di applicabilita' 1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2. PMT114 PMP118

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