D.P.R. 447/1988
Art. 304 — Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di assistenza uno o piu' imputati. 2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresi' essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. 4. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tale fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 304, comma 1, lettera c-bis) e l'introduzione della lettera c-ter) all'art. 304, comma 1.
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