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D.P.R. 447/1988

Art. 302 — Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/302parte di D.P.R. 447/1988
Art. 302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare 1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la liberazione, la misura puo' essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorche', valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5.

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