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D.P.R. 447/1988

Art. 29 — Cessazione del conflitto

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/29parte di D.P.R. 447/1988
Art. 29. Cessazione del conflitto 1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

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