D.P.R. 447/1988
Art. 289 — Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
Art. 289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. 3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
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