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D.P.R. 447/1988

Art. 281 — Divieto di espatrio

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/281parte di D.P.R. 447/1988
Art. 281. Divieto di espatrio 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio.

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