D.P.R. 447/1988
Art. 279 — Giudice competente
Art. 279. Giudice competente 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
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