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D.P.R. 447/1988

Art. 277 — Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/277parte di D.P.R. 447/1988
Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari 1. Le modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

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