D.P.R. 447/1988
Art. 263 — Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
Art. 263. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate 1. La restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal giudice con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. Nel corso delle indagini preliminari, la restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal pubblico ministero con decreto motivato. Se e' presentata richiesta di restituzione, il pubblico ministero, quando ritiene di non accoglierla, la trasmette al giudice per le indagini preliminari il quale provvede a norma dei commi precedenti, fermo quanto previsto dall'articolo 262, con le forme previste dall'articolo 127. 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. 6. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.
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