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D.P.R. 447/1988

Art. 255 — Sequestro presso banche

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/255parte di D.P.R. 447/1988
Art. 255. Sequestro presso banche 1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.

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