D.P.R. 447/1988
Art. 252 — Sequestro conseguente a perquisizione
Art. 252. Sequestro conseguente a perquisizione 1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'introduzione dell'art. 252-bis.
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