D.P.R. 447/1988
Art. 231 — Sostituzione del perito
Art. 231. Sostituzione del perito 1. Il perito puo' essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non e' accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. 2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza e' trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. 3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni. 4. Il perito e' altresi' sostituito quando e' accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. 5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali gia' compiute.
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