D.P.R. 447/1988
Art. 226 — Conferimento dell'incarico
Art. 226. Conferimento dell'incarico 1. Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilita' previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali". 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
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