Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 218
D.P.R. 447/1988

Art. 218 — Presupposti dell'esperimento giudiziale

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/218parte di D.P.R. 447/1988
Art. 218. Presupposti dell'esperimento giudiziale 1. L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. 2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 217 Art. 219 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.