D.P.R. 447/1988
Art. 196 — Capacita' di testimoniare
Art. 196. Capacita' di testimoniare 1. Ogni persona ha la capacita' di testimoniare. 2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. 3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
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