D.P.R. 447/1988
Art. 191 — Prove illegittimamente acquisite
Art. 191. Prove illegittimamente acquisite 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.