D.P.R. 447/1988
Art. 184 — Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
Art. 184. Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni 1. La nullita' di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni e' sanata se la parte interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullita' riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.
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