D.P.R. 447/1988
Art. 176 — Effetti della restituzione nel termine
Art. 176. Effetti della restituzione nel termine 1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere. 2. Se la restituzione nel termine e' concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e' disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.