D.P.R. 447/1988
Art. 173 — Termini a pena di decadenza
Art. 173. Termini a pena di decadenza. Abbreviazione 1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. 2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente.
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