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D.P.R. 447/1988

Art. 171 — Nullita' delle notificazioni

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/171parte di D.P.R. 447/1988
Art. 171. Nullita' delle notificazioni 1. La notificazione e' nulla: a) se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 2 e 3 e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3; h) se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non e' giunto a conoscenza del destinatario.

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