D.P.R. 447/1988
Art. 171 — Nullita' delle notificazioni
Art. 171. Nullita' delle notificazioni 1. La notificazione e' nulla: a) se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 2 e 3 e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3; h) se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non e' giunto a conoscenza del destinatario.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera aa)) la modifica dell'art. 171, comma 1, lettere b), c), e), f) e l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 171, comma 1 e la soppressione della letter…
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