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D.P.R. 447/1988

Art. 165 — Notificazioni all'imputato latitante o evaso

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/165parte di D.P.R. 447/1988
Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso 1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio. 3. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.

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