D.P.R. 447/1988
Art. 162 — Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
Art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto 1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorita' che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. 2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato si trova. 3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'. 4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera p)) la modifica dell'art. 162, commi 1 e 4-bis.
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