D.P.R. 447/1988
Art. 158 — Prima notificazione all'imputato in servizio militare
Art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti e' eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non e' possibile, l'atto e' notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 158.
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