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D.P.R. 447/1988

Art. 158 — Prima notificazione all'imputato in servizio militare

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/158parte di D.P.R. 447/1988
Art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti e' eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non e' possibile, l'atto e' notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere.

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