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D.P.R. 447/1988

Art. 155 — Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/155parte di D.P.R. 447/1988
Art. 155. Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese 1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilita' di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. 2. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorita' procedente e un estratto e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorita' procedente.

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