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D.P.R. 447/1988

Art. 153 — Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/153parte di D.P.R. 447/1988
Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero 1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta. 2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

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