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D.P.R. 447/1988

Art. 139 — Riproduzione fonografica o audiovisiva

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/139parte di D.P.R. 447/1988
Art. 139. Riproduzione fonografica o audiovisiva 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva e' effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale e' indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. 3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. 4. La trascrizione della riproduzione e' effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato. 5. Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che non sia effettuata la trascrizione. 6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

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