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D.P.R. 447/1988

Art. 126 — Assistenza al giudice

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/126parte di D.P.R. 447/1988
Art. 126. Assistenza al giudice 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

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