D.P.R. 447/1988
Art. 10 — Competenza per reati commessi all'estero
Art. 10. Competenza per reati commessi all'estero 1. Se il reato e' stato commesso interamente all'estero, la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 2. Se non e' possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. 3. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.
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