D.P.R. 203/1988
Art. 26 — 1
Art. 26. 1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26.
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