D.P.R. 203/1988
Art. 17 — 1
Art. 17. 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali. 2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo. 3. Il parere di cui al comma 2 e' comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato. 4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'. 5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 17.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 203/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.