D.P.R. 203/1988
Art. 12 — 1
Art. 12. 1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1.
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- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 12.
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