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D.P.R. 551/1987

Art. 9 — Regime transitorio di accesso alla dirigenza

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/9parte di D.P.R. 551/1987
Art. 9. Regime transitorio di accesso alla dirigenza 1. Il regime transitorio di accesso di cui all'art. 1, comma primo, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, e' diretto a coprire il 50% dei posti vacanti negli enti al 1° gennaio 1988. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare secondo criteri stabiliti dall'ente, sono ammessi i dipendenti rivestenti qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico e qualifiche superiori, assunti prima della data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, in carriera direttiva, ovvero con contratto a tempo indeterminato, in assenza di apposito ruolo organico, in qualifiche formalmente rivestite equiparabili a quelle proprie della carriera direttiva secondo gli ordinamenti vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 70 del 1975. 2. La copertura della residua disponibilita' di posti al 1° gennaio 1988 e' effettuata secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 5, in sede di prima applicazione della disposizione medesima. 3. Le nomine a dirigente conferite in applicazione del comma 1 decorrono dal 1° gennaio 1988. 4. A partire dal 1° luglio 1985 non sono applicabili le norme dei singoli enti che disciplinano in modo differente dalle disposizioni della legge 8 marzo 1985, n. 72, dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, e dal presente decreto l'accesso alla dirigenza, il conferimento della qualifica di dirigente superiore e la nomina a dirigente generale. Sono fatte salve le procedure di promozione regolarmente attivate dagli enti prima della suddetta data e gia' definite in base alle preesistenti norme regolamentari. Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 301/1984 e' il seguente: "L'accesso ai posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti: a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico e' conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto".

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