Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 551/1987Art. 5
D.P.R. 551/1987

Art. 5 — Nomina a primo dirigente

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/5parte di D.P.R. 551/1987
Art. 5. Nomina a primo dirigente 1. A partire dal 1° gennaio 1988 tutti i posti nella qualifica di primo dirigente che si renderanno vacanti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno saranno conferiti con le modalita' di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301. 2. Al concorso speciale sono ammessi gli impiegati dell'ente rivestenti qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico e qualifiche superiori, che al 31 dicembre maturino almeno nove anni di servizio complessivo effettivamente prestato nelle anzidette qualifiche o in qualifiche della preesistente categoria direttiva. 3. Al corso-concorso sono ammessi gli impiegati dell'ente e degli altri enti pubblici destinatari della legge 8 marzo 1985, n. 72, che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2. 4. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio necessaria per l'ammissione alle procedure di accesso alla dirigenza previste dai commi 1, 2 e 3, si considerano utili gli anni di servizio prestati prima dell'inquadramento in ruolo intervenuto in attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle proprie della categoria direttiva, ove prestati a contratto a tempo indeterminato in assenza di apposito ruolo organico. 5. Al concorso pubblico sono ammesse le categorie di personale indicate nell'art. 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, secondo le modalita' ivi contemplate. 6. La commissione di esami per il concorso pubblico e' composta nello stesso modo di quella prevista per il concorso speciale del comma 7. 7. La commissione esaminatrice di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e' nominata dal presidente o da altro organo di governo dell'ente ed e' composta: da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparato, che la presiede; dal direttore generale o da un funzionario con la massima qualifica dell'ente, dallo stesso designato; da un dirigente della massima qualifica o, per gli enti di alto rilievo, da un dirigente dell'ente di grado non inferiore a dirigente superiore, ovvero, in ogni caso, in mancanza, da un dirigente di pari qualifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni vigilanti. 8. La commissione di cui all'art. 3, comma terzo, della predetta legge 10 luglio 1984, n. 301, e' nominata dal presidente o da altro organo di governo dell'ente ed e' composta: dal direttore generale o da un dirigente della massima qualifica dell'ente, dallo stesso designato, che la presiede; da due dirigenti dell'ente della massima qualifica, o, per gli enti di alto rilievo, da dirigenti di grado non inferiore a dirigente superiore, ovvero, in mancanza, da dirigenti di pari qualifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni vigilanti. 9. La formazione dirigenziale e' organizzata e gestita dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, direttamente o per il tramite di altra organizzazione convenzionata, d'intesa con gli enti interessati circa l'indirizzo dei corsi, le materie, i programmi di insegnamento e le metodologie didattiche. 10. Ogni aspetto di carattere finanziario relativo alla organizzazione dei corsi sara' regolato da apposite convenzioni, stipulate con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dall'ente o da gruppi di enti. 11. La commissione giudicatrice di cui al comma undicesimo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, prevedera', in luogo del dirigente superiore dello Stato, un membro di pari qualifica in rappresentanza degli enti. Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 e' il seguente: "Art. 6 (Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza). - A partire dal 1› gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale. Il restante 20 per cento dei posti disponibili verra' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo articolo 8. I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalita' e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3. La nomina a dirigente decorre dal 1› gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1". - Il testo dell'art. 8 della predetta legge n. 301/1984 e' il seguente: "Art. 8 (Concorso pubblico). - Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 e' ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa. A concorso sono altresi' ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio agli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonche' i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni. I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando". - La commissione di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 301/1984 e' quella prevista per la valutazione dei titoli dei candidati all'ammissione al corso-concorso. - La commissione giudicatrice di cui all'art. 3, comma 11, della ripetuta legge n. 301/1984 e' quella prevista per l'esame finale dei candidati ammessi al corso-concorso.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 551/1987 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.