D.P.R. 266/1987
Art. 35 — Diritto di affissione
Art. 35. Diritto di affissione 1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
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