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D.P.R. 266/1987

Art. 33 — Locali per le rappresentanze sindacali

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/33parte di D.P.R. 266/1987
Art. 33. Locali per le rappresentanze sindacali 1. Salvo quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unita' amministrativa con almeno duecento dipendenti e' consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura. 2. Nelle unita' amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura. Nota all'art. 33: L'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' del seguente tenore: "A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali".

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