D.P.R. 266/1987
Art. 28 — Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti
Art. 28. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). Nota all'art. 28: Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 8 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 29/02 — Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisioautoritativoha disposto (con l'art. 74, comma 1) l'abrogazione dell'art. 28.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera i) l'abrogazione dell'art. 27.
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