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D.P.R. 266/1987

Art. 24 — Accesso alla nona qualifica funzionale

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/24parte di D.P.R. 266/1987
Art. 24. Accesso alla nona qualifica funzionale 1. Dopo gli inquadramenti di cui all'art. 23, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalita' indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.

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