D.P.R. 917/1986
Art. 99 — Annullamento di azioni proprie
Art. 99. Annullamento di azioni proprie 1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 917/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.