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D.P.R. 917/1986

Art. 94 — Riporto o rimborso delle eccedenze

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/94parte di D.P.R. 917/1986
Art. 94. Riporto o rimborso delle eccedenze 1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

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