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D.P.R. 917/1986

Art. 92 — Crediti di imposta

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/92parte di D.P.R. 917/1986
Art. 92. Crediti di imposta 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da societa' e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.

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