D.P.R. 917/1986
Art. 84 — Redditi di natura fondiaria
Art. 84. Redditi di natura fondiaria 1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono o non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti. 2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita' dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.248 (in S.O. n.183, relativo alla G.U. 11/8/2006, n.186) ha disposto (con l'art. 36, comma 12, lettera a)) la modifica dell'art. 84, comma 2; (c…
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- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 23, comma 9) la modifica dell'art. 84, commi 1 e 2.
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