D.P.R. 917/1986
Art. 81 — Redditi diversi
Art. 81. Redditi diversi 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 10 o al 25 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non e' superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera h) del comma 2 dell'articolo 49; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80. Nota all'art. 81: Per il titolo della legge 25 marzo 1986, n. 80, si veda nella nota al successivo art. 83.
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- D.lgs 461/11 — Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diverautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) e l'introduzione delle lettere c-quater) e c-quinquies) all'art. 81, comma 1;(con l'art.…
- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativo, nel modificare l'art. 4, comma 2, lettera c) del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 2…
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 90, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 81, comma 1, lettera m).
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