D.P.R. 917/1986
Art. 66 — Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
Art. 66. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54. 2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. 4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. 5. I versamenti e le remissioni di debito di cui al comma 4 dell'articolo 55 non sono ammessi in deduzione. Il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del comma 5-bis dell'art. 66; (con l'art. 17, comma 3) la modifica dell'art. 66, comma 5-bis.
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