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D.P.R. 917/1986

Art. 66 — Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/66parte di D.P.R. 917/1986
Art. 66. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54. 2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. 4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. 5. I versamenti e le remissioni di debito di cui al comma 4 dell'articolo 55 non sono ammessi in deduzione. Il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.

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