D.P.R. 917/1986
Art. 57 — Proventi immobiliari
Art. 57. Proventi immobiliari 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero. 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
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