D.P.R. 917/1986
Art. 48 — Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Art. 48. Determinazione del reddito di lavoro dipendente 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale; b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10, purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta; c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro; d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi; e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65; f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali; g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47. 3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. 4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per cento. 6. Le indennita' indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. 7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.
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- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 17) la modifica dell'art. 48, comma 2, lettera f).
- L. 488/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera i)) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 48-bis; (con l'art. 6, comma 4) la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, lettera a-bis).
- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 2, commi 1, lettera i) e 8) la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, lettera a-bis).
Inserisce · 1
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 75, comma 6) l'introduzione della lettera c-bis) all'art. 48, comma 4.
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